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La Finanziaria 2009
 
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Analisi

L'abc del collegato giustizia

di Claudio Tucci

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Cooperazione internazionale (articolo 10).
Prevista una semplificazione delle procedure di intervento umanitario, sociale o economico e di cooperazione a sostegno di processi di pace in alcuni Paesi nei quali l'Italia è già impegnata. Un apposito decreto interministeriale (Affari esteri ed Economia) indicherà gli interventi da fare, le somme da spendere e le modalità di svolgimento delle singole missioni, dando, comunque, priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di riammissione e collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione irregolare e che agevolino l'esecuzione delle pene detentive nei Paesi d'origine. Alle sedi esteri italiane potranno, anche, arrivare soldi direttamente da Bruxelles o da qualche altro Stato membro per realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori.

Federalismo (articolo 45).
In arrivo finanziamenti per lo studio delle problematiche connesse all'effettiva attuazione del federalismo fiscale. Saranno 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 1,2 milioni di euro, a partire dal 2010.

Finanziamenti trasparenti (articolo 11).
Garantita l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del fondo per le aree sottoutilizzate per evitare (e prevenire) un loro possibile utilizzo indebito in sede di programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.

Mediazione e conciliazione per cause civili e commerciali (articolo 39).
Prevista una delega al Governo, da esercitare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, per generalizzare il ricorso alla composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali. Tra i principi direttivi della delega, la garanzia che a tutte le liti oggetto di mediazione non sia preclusa la via del giudice ordinario e che, a decidere, in via stragiudiziale, sono organismi professionalmente competenti. Diventa un dovere dell'avvocato indicare al cliente la possibilità di risolvere la questione in via alternativa al giudice e per le parti che ricorrono alla mediazione e alla conciliazione sono previste forme di agevolazione fiscale.

Modifiche al codice di procedura civile (articoli da 27 a 38).
Che si applicheranno solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge. Si parte con l'ampliamento della competenza del giudice di pace: il valore delle cause che possono esaminare passerà da 5 milioni di vecchie lire a 5mila euro e arriverà fino a 20mila euro per le controversie sul risarcimento del danno da incidente stradale o navale. Previsto, poi, che le decisioni su competenza, litispendenza , continenza e connessione devono essere adottate con ordinanza (e non più sentenza). Stabiliti aumenti di pena pecuniaria per la parte che ricusa il giudice e la domanda viene respinta e per il custode che non abbia eseguito l'incarico assunto. La procura speciale potrà, poi, essere apposta, anche, in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore. Novità importante per i giudici: potranno porre a fondamento della decisione, anche, i fatti ammessi o non contestati. D'ora in avanti, le sentenze possono essere pubblicate pure su testate radiofoniche o siti internet di giornali. Modifiche, poi, alle norme sul difetto di rappresentanza e assistenza e previste abbreviazioni per una serie di termini processuali. Chiarito che in appello non possono prodotti nuovi documenti. Introdotto il vaglio di ammissibilità dei ricorsi per cassazione (il cosiddetto filtro in cassazione: che si decide con ordinanza non impugnabile) e la possibilità che la sentenza, che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare, contenga, anche, la determinazione di una somma di denaro dovuta all'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Nuove norme, poi, in materia di condanna alle spese nei procedimenti cautelari e arbitrato rituale e introduzione ex novo del procedimento sommario di cognizione. Cambia il modello di testimonianza scritta e arriva una stretta nell'attribuzione di incarichi ai consulenti tecnici. Le cause per il risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali non saranno più trattate con il rito del lavoro. Anche l'avvocatura di Stato potrà, poi, notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali con le modalità semplificate attualmente previste dalla legge 53/1994. Previste, infine, nuove norme che regolano il passaggio del giudizio da una giurisdizione all'altra (cosiddetta traslatio iudicii) e stabilita la perenzione del ricorso ultraquinquennale qualora, una volta fissata l'udienza di discussione nel merito, nessuna parte costituita dichiari di avere interesse alla decisione.

Patrimonio dello Stato spa (articolo 43).
Previsto il trasferimento, con un decreto dell'Economia, alla società dei beni rientrati nel conto del patrimonio dello Stato e di ogni altro diritto costituito a favore dell'Erario. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto determina gli effetti derivanti dalla cessione dei crediti statali a Patrimonio dello Stato spa.

  CONTINUA ...»

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